Descrizione
Continua la pubblicazione di disposizioni di Leggi e di quanto previsto nel REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA ( approvato in C.C. con Delibera n.12 del 18 gennaio 2011 ).
I presenti " post" ( pubblicati anche nella bacheca comunale lato giardinetto ) hanno lo scopo di informare tutti i cittadini e i titolari di attività commerciali (per quanto contenuto nel precedente pos ) degli obblighi di Legge, che hanno verso la Comunità.
Noi auspichiamo e siamo fiduciosi che queste informazioni siano recepite...... soprattutto da quelle persone (poche) che credono di avere solo diritti e nessun dovere.... se così non fosse saremo costretti ad intervenire applicando le sanzioni previste della Legge e dal sopraccitato Regolamento Comunale.
I presenti " post" ( pubblicati anche nella bacheca comunale lato giardinetto ) hanno lo scopo di informare tutti i cittadini e i titolari di attività commerciali (per quanto contenuto nel precedente pos ) degli obblighi di Legge, che hanno verso la Comunità.
Noi auspichiamo e siamo fiduciosi che queste informazioni siano recepite...... soprattutto da quelle persone (poche) che credono di avere solo diritti e nessun dovere.... se così non fosse saremo costretti ad intervenire applicando le sanzioni previste della Legge e dal sopraccitato Regolamento Comunale.
Art. 13 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO
1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi o piantagioni i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. Gli stessi devono inoltre provvedere alla potatura dei rami e delle fronde che nascondono la segnaletica verticale o limitano la visibilità nelle intersezioni stradali.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l’obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant’altro sia caduto sulla sede stradale, dai loro alberi o dalle loro piantagioni.
4. Nei casi di inosservanza delle norme del presente articolo, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la mancata manutenzione, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, il Sindaco intima, con propria ordinanza con tingibile ed urgente, l’effettuazione dei lavori ritenuti indispensabili e provvede, in caso di inottemperanza, all’esecuzione d’ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.
5. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00
Ultimo aggiornamento pagina: 23/08/2021 19:00:07